Art. 7 del decreto legge c.d. Bersani n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248
“L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari di sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 2000 n. 538, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.”
Tale disposizione si applica solamente ai veicoli usati già iscritti al Pra.
Il Comune può autenticare gli atti di vendita e per gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati. Può essere anche effettuata l’accettazione di eredità per i suddetti beni.
Il Comune non può rettificare un atto notarile, gli atti di cancellazione di ipoteca e gli atti di costituzione di diritto di usufrutto ed uso .
Trattasi quindi di una nuova competenza del comune al fine della trascrizione dei relativi atti di vendita nei pubblici registri.
Modalità di espletamento del servizio
Il servizio di autenticazione della firma verrà effettuato presso gli Uffici di Anagrafe durante i normali orari di apertura.
Il venditore del veicolo dopo aver compilato l’atto di vendita redatto sul retro del certificato di proprietà ( nel riquadro T ) si presenta in Comune munito di tale certificato per effettuare l’autentica di firma dell’atto.
La firma deve essere apposta in presenza dell’impiegato comunale che provvederà ad autenticarla ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.L. 4/7/2006 n. 223 riportando anche gli estremi del documento di identità.
Occorre produrre:
1) documento di identità in corso di validità dell’interessato
2) marca da bollo di € 14,62
3) pagamento di diritti di segreteria di € 0,52
Riteniamo utile per il cittadino fare alcune precisazioni:
1) Il sottoscrittore viene identificato solo in base al cognome, nome, luogo e data di nascita.
2) Il Comune autentica cioè certifica l’identità del cittadino che vuole sottoscrivere l’atto di vendita del bene sui documenti che egli presenta debitamente compilati.
3) Il Comune non può certificare che il cittadino che vuole vendere il bene sia l’effettivo proprietario del bene in quanto non può accedere ai registri in cui la proprietà è attestata né quindi provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà.
4) Con la nuova normativa il cittadino può solamente evitare la spesa notarile o di agenzia per la sola autenticazione dei documenti.
5) Per il completamento della pratica, cioè la trascrizione del passaggio di proprietà e pagamento delle relative imposte, la documentazione dovrà essere portata presso uno dei seguenti uffici. ACI, Motorizzazione Civile, Agenzie o studi di consulenza automobilistica.
6) Tali uffici possono altresì autenticare anche le firme e quindi espletare l’intera pratica di trasferimento di proprietà.
7) In sostanza al Comune spetta solamente la parte di autenticazione dell’identità di chi dichiara di voler vendere.